SEPARAZIONE LAMPO

Negoziazione assistita obbligatoria dagli avvocati e accordo dinnanzi all’ufficiale dello stato civile in caso di separazione e divorzio con o senza figli.

 

Il nuovo DL 132/2014 - capo II art. 6

Il nuovo Decreto Legge 132/2014 del 12/09/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 162 del 10/11/2014 all'art. 6 del capo II ha introdotto la negoziazione assistita in materia di separazione e di divorzio.

Questa "soluzione consensuale” necessita in primo luogo dell’accordo tra i coniugi i quali dovranno stabilire le modalità della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle condizioni per la separazione o il divorzio già consumato. In assenza di tale accordo si procederà innanzi all'autorità giudiziaria per la separazione giudiziale.
L'accordo può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (art. 6).
I coniugi, nella stipula dell'accordo di negoziazione assistita, dovranno obbligatoriamente farsi rappresentare almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti che, in ogni caso, non può essere inferiore a 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.

 

 

 

L'avv. Maria Cristina Grillo, specializzata in diritto di famiglia nei suoi aspetti sia civili che penali, è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione in merito alla "SEPARAZIONE LAMPO".

In caso si voglia iniziare tale procedura si prega di contattare lo Studio Grillo allo 0668804103 oppure inviare una e.mail a segreteria@studiogrilloroma.it, per fissare un appuntamento.